ACCESSO CIVICO  e ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

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Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

Che cos’è l’accesso civico (art. 5 comma 1)?

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere, obbligatoriamente, pubblicate sul sito internet del Comune. Questa forma di accesso è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo.

Che cos’è l’accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2)? 

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico generalizzato”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere tutti i dati, i documenti e le informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito uno specifico obbligo di pubblicazione. Si precisa che l’Amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato.

L'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso a cui dovrà essere dato riscontro entro trenta giorni. I termini del procedimento sono sospesi nel caso di comunicazione al controinteressato per eventuale opposizione (dieci giorni dalla ricezione della comunicazione).

All’istanza si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle del comma 1 della Legge n. 241/1990 ed i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013. In caso di accoglimento dell'istanza, nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti potranno essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare, eventualmente, richiesta di riesame o ricorso al Difensore Civico, oppure ricorso al Giudice Amministrativo.

L’istanza va indirizzata all’Ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni. 

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, egualmente, il controinteressato, in caso di accoglimento della richiesta, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale, in entrambi i casi, decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

L’accesso civico e l’accesso civico generalizzato si differenziano notevolmente e sostanzialmente dal diritto di accesso configurato dalla Legge 241 del 1990 e s.m.i.. 

Se ne differenziano per l’oggetto: 

  • l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria;
  • l’accesso civico generalizzato si può esercitare per tutti quegli atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione non soggetti a pubblicazione obbligatoria (fatte salve comunque le limitazioni previste dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 novellato);

Se ne differenziano per la modalità: mentre il diritto di accesso documentale è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione, il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna ed è completamente gratuito ed il diritto di accesso civico generalizzato prevede esclusivamente il rimborso delle spese per la riproduzione su supporti materiali. 

DOMANDA E RISPOSTA

Chi può presentare istanza di accesso civico o accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013?

L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano residente nel territorio dello Stato.

È necessario motivare l’istanza di accesso civico o accesso civico generalizzato?

Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.

A chi deve essere indirizzata l’istanza di accesso civico  o accesso civico generalizzato?

L'istanza va presentata, rispettivamente, la prima al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la seconda all'Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni.

Che cosa si può richiedere con l’accesso civico?

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (cfr. ANAC delibera n. 1310 del 28/12/2016 - Allegato 1 – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE).


Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.

Che cosa si può richiedere con l’accesso generalizzato?

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati ed informazioni in possesso dell’amministrazione. Ciò significa:

  • che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso; 
  • che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti; 
  • che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta e, più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso. 

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti, le informazioni ed i dati richiesti. Ciò significa: che la richiesta deve indicare i documenti, le informazioni o i dati richiesti, ovvero che la richiesta deve consentire all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o le informazioni o i dati richiesti.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti, i dati o le informazioni oppure laddove le predette richieste risultino manifestamente irragionevoli.

Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico o l’accesso civico generalizzato?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Quali sono le modalità per la presentazione delle domande di accesso civico o di accesso civico generalizzato?

Se l’accesso civico ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 occorre utilizzare l’apposito modulo (Modello A) ed inviarlo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con allegata scansione/copia di un documento d’identità valido (nota: non è necessario produrre un documento di identità qualora la richiesta venga presentata direttamente e sottoscritta davanti al personale dello Sportello del Cittadino che provvederà alla identificazione)

  • a mezzo del servizio postale allo Sportello del Cittadino - Protocollo - Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa;
  • direttamente presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1 – Zola Predosa;
  • mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:  comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it da casella PEC (indicando nell’oggetto “Istanza di accesso civico”

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la inoltra al Responsabile di Settore competente, il quale, previa istruttoria, provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, o comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicandone il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile di Settore competente indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente l’accesso può ricorrere (utilizzando l’apposito modulo – Modello B) al Direttore della 1^ Area - Titolare del potere sostitutivo – il quale provvederà entro venti giorni.

Negli altri casi, l’istanza di accesso civico (c.d. generalizzato), che incontra un limite nella tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e nel rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3 del D.Lgs. n.33/2013), va indirizzata, direttamente all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (nota: indirizzi in Amministrazione Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli uffici) utilizzando l’apposito modulo (Modello C), con allegata scansione/copia di un documento d’identità (nota: non è necessario produrre un documento di identità qualora la richiesta venga presentata direttamente e sottoscritta davanti al personale dello Sportello del Cittadino che provvederà alla identificazione)

  • a mezzo del servizio postale allo Sportello del Cittadino - Protocollo - Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa;
  • direttamente presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1 – Zola Predosa;
  • mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it da casella PEC (indicando nell’oggetto “Istanza di accesso civico generalizzato”

L'Ufficio procedente, se sono coinvolti soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013, è tenuto a dare loro comunicazione dell'istanza presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza di PEC, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione scritta alla richiesta di accesso, preferibilmente per via telematica, specificando il concreto pregiudizio che ritengono di subire a seguito dell'accesso civico generalizzato (Modello D). Decorso il suddetto termine, l'Ufficio provvede sulla richiesta.

In caso di rifiuto, ritardo o mancata risposta, il richiedente l’accesso può ricorrere (utilizzando l’apposito modulo – Modello E) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, titolare del potere sostitutivo, per il riesame della istanza, che viene deciso con provvedimento motivato entro venti giorni. 

Avverso la decisione dell’Ufficio competente o, nel caso di richiesta di riesame di cui al punto precedente, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con le modalità di cui al comma 7 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico Regionale (nota: da notificarsi contestualmente anche all’amministrazione ai sensi del comma 8 dell’art.5 del D.Lgs. n. 33/2013):

  • a mezzo del servizio postale: Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna;

(nota:  i termini per proporre ricorso al Tribunale Amministrativo sono interrotti ai sensi del comma 8 dellart.5 del D.Lgs. n. 33/2013).

In caso di accoglimento della domanda di accesso civico generalizzato, il controinteressato può presentare richiesta di riesame o presentare ricorso al Difensore Civico Regionale con le modalità sopra indicate.

Nei procedimenti in materia di accesso le Parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. n. 104/2010.

Allegati:

(nota: si precisa che l’utilizzo dei modelli proposti non è obbligatorio; l’obiettivo che si vuole perseguire è solo quello di agevolare il richiedente nella formulazione delle istanze)


Responsabile per la trasparenza

Daniela Olivi (Segretario Comunale di Zola Predosa)
051.6161630 - dolivi@comune.zolapredosa.bo.it
Atto di nomina: prot. generale 25908/2013  

Potere sostitutivo

La Delibera di Giunta Comunale n. 26/2013 individua i soggetti con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento.

(...)
2. Di individuare, in via generale, nel Segretario Generale pro-tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della L.241/90.

3. Di dare attuazione al dettato normativo, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell’Ente e della presenza delle figure dei Direttori e delle APO, come segue:
• il Segretario Generale, per quei procedimenti a firma dei Direttori di area o delle APO, queste ultime solo ed esclusivamente in assenza di nomina del Direttore di Area o suo sostituto;
• i Direttori di Area, per quei procedimenti a firma delle rispettive APO.
4. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al soggetto individuato come sostituto affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento tramite le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad acta.